Rettifica del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2844, 27 dicembre 2023)

Označení:
32023R2844R(02)
Stav:
effective
Jazyk textu:
it

Rettifica del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 , sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2023/2844, 27 dicembre 2023)

1. Pagina 18, articolo 13, paragrafo 1,anziché: 1.Ciascuno Stato membro o ciascun soggetto che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali è responsabile. ,leggasi: 1.Ciascuno Stato membro o ciascuna entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali è responsabile..

2. Pagina 18, articolo 13, paragrafo 2,anziché: 2.Ciascuno Stato membro o ciascun soggetto che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di creazione e adattamento dei propri pertinenti sistemi informatici nazionali o di altri sistemi informatici, ove applicabili, per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. ,leggasi: 2.Ciascuno Stato membro o ciascuna entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di creazione e adattamento dei propri pertinenti sistemi informatici nazionali o di altri sistemi informatici, ove applicabili, per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi..

3. Pagina 18, articolo 13, paragrafo 5,anziché: 5.Gli organi e le agenzie dell'Unione sostengono i costi di creazione e adattamento dei propri sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. ,leggasi: 5.Gli organi e le agenzie dell'Unione sostengono i costi di creazione e adattamento dei propri sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostengono i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi..