Rettifica del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2024/2747, 8 novembre 2024)

Označení:
32024R2747R(01)
Stav:
effective
Jazyk textu:
it

Rettifica del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 , che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2024/2747, 8 novembre 2024)

1) Pagina 4, considerando 22, terza frase:anziché: (…) A livello dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe istituire un consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (consiglio) composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, al fine di facilitare la cooperazione, lo scambio di informazioni e l’attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento., leggasi: (…) A livello dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe istituire un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (comitato) composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, al fine di facilitare la cooperazione, lo scambio di informazioni e l’attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento.

2) Pagina 4, considerando 23:anziché: (23) La Commissione dovrebbe presiedere il consiglio e provvedere al suo segretariato. Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare un rappresentante e un rappresentante supplente. Il presidente dovrebbe invitare un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente. Al fine di ricevere consulenza pertinente sulle attività del consiglio e consentire un’adeguata partecipazione di esperti, il presidente dovrebbe poter invitare esperti a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del comitato e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell’ordine del giorno della riunione. Al fine di garantire una risposta coerente e coordinata dell’Unione a varie crisi che potrebbero avere un impatto sul funzionamento del mercato interno, il presidente dovrebbe inoltre invitare rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del consiglio. Al fine di promuovere la cooperazione internazionale, il presidente dovrebbe invitare rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell’Unione a partecipare alle pertinenti riunioni del consiglio conformemente ai pertinenti accordi (…),leggasi: (23) La Commissione dovrebbe presiedere il comitato e provvedere al suo segretariato. Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare un rappresentante e un rappresentante supplente. Il presidente dovrebbe invitare un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente. Al fine di ricevere consulenza pertinente sulle attività del comitato e consentire un’adeguata partecipazione di esperti, il presidente dovrebbe poter invitare esperti a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del comitato e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell’ordine del giorno della riunione. Al fine di garantire una risposta coerente e coordinata dell’Unione a varie crisi che potrebbero avere un impatto sul funzionamento del mercato interno, il presidente dovrebbe inoltre invitare rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del comitato. Al fine di promuovere la cooperazione internazionale, il presidente dovrebbe invitare rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell’Unione a partecipare alle pertinenti riunioni del comitato conformemente ai pertinenti accordi (…).

3) Pagina 5, considerando 23, ultima frase:anziché: (…) Il presidente dovrebbe poter invitare osservatori a contribuire alle discussioni con le competenze, le informazioni e le conoscenze pertinenti, ma gli osservatori non dovrebbero partecipare alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio., leggasi: (…) Il presidente dovrebbe poter invitare osservatori a contribuire alle discussioni con le competenze, le informazioni e le conoscenze pertinenti, ma gli osservatori non dovrebbero partecipare alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del comitato.

4) Pagina 5, considerando 24:anziché: (24) Il consiglio dovrebbe avere compiti specifici nel contesto del quadro di emergenza, della modalità di vigilanza del mercato interno e della modalità di emergenza nel mercato interno. Tali compiti comprendono lo scambio di opinioni e la fornitura di consulenza alla Commissione per quanto riguarda la valutazione dei criteri da prendere in considerazione nell’attivazione delle diverse modalità, nonché per quanto riguarda la valutazione del rispetto delle condizioni preliminari specifiche per l’attuazione di misure di risposta concrete. La Commissione dovrebbe tenere in massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le relazioni adottati dal consiglio.,leggasi: (24) Il comitato dovrebbe avere compiti specifici nel contesto del quadro di emergenza, della modalità di vigilanza del mercato interno e della modalità di emergenza nel mercato interno. Tali compiti comprendono lo scambio di opinioni e la fornitura di consulenza alla Commissione per quanto riguarda la valutazione dei criteri da prendere in considerazione nell’attivazione delle diverse modalità, nonché per quanto riguarda la valutazione del rispetto delle condizioni preliminari specifiche per l’attuazione di misure di risposta concrete. La Commissione dovrebbe tenere in massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le relazioni adottati dal comitato.

5) Pagina 5, considerando 26:anziché: (26) Al fine di garantire una maggiore trasparenza, responsabilità e coordinamento, in particolare in periodi di crisi, la commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare il presidente del consiglio a comparire dinanzi a tale commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato quanto prima degli atti di esecuzione del Consiglio proposti o adottati. La Commissione dovrebbe tenere conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo in materia di emergenza e resilienza, condotto ai sensi del presente regolamento, comprese le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.,leggasi: (26) Al fine di garantire una maggiore trasparenza, responsabilità e coordinamento, in particolare in periodi di crisi, la commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare il presidente del comitato a comparire dinanzi a tale commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato quanto prima degli atti di esecuzione del Consiglio proposti o adottati. La Commissione dovrebbe tenere conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo in materia di emergenza e resilienza, condotto ai sensi del presente regolamento, comprese le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.

6) Pagina 6, considerando 37, prima frase:anziché: (37) Per garantire che il consiglio riceva informazioni adeguate su una potenziale emergenza nel mercato interno, è necessario prevedere un monitoraggio.,leggasi: (37) Per garantire che il comitato riceva informazioni adeguate su una potenziale emergenza nel mercato interno, è necessario prevedere un monitoraggio.

7) Pagina 13, considerando 68:anziché: (68) Ai titolari delle informazioni devono essere fornite garanzie circa il fatto che le informazioni che essi hanno fornito in esito all’applicazione del presente regolamento sono trattate e utilizzate nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Le informazioni ricevute attraverso il monitoraggio, le richieste di informazioni e gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere pertanto utilizzate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione e dal loro personale, dalle autorità degli Stati membri e dal loro personale, o da qualsiasi persona, compresi i membri e gli osservatori del consiglio, solo ai fini per i quali sono state richieste.,leggasi: (68) Ai titolari delle informazioni devono essere fornite garanzie circa il fatto che le informazioni che essi hanno fornito in esito all’applicazione del presente regolamento sono trattate e utilizzate nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Le informazioni ricevute attraverso il monitoraggio, le richieste di informazioni e gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere pertanto utilizzate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione e dal loro personale, dalle autorità degli Stati membri e dal loro personale, o da qualsiasi persona, compresi i membri e gli osservatori del comitato, solo ai fini per i quali sono state richieste.

8) Pagina 13, considerando 69, prima frase:anziché: (69) Poiché il consiglio funge da organismo consultivo della Commissione, esso dovrebbe rispettare i principi e le norme della Commissione per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (42 ) e (UE, Euratom) 2015/444 (43 ) della Commissione.,leggasi: (69) Poiché il comitato funge da organismo consultivo della Commissione, esso dovrebbe rispettare i principi e le norme della Commissione per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (42 ) e (UE, Euratom) 2015/444 (43 ) della Commissione.

9) Pagina 16, articolo 1, paragrafo 3, lettera b):anziché: b) misure di emergenza in materia di anticipazione, pianificazione e resilienza;,leggasi: b) misure preparatorie in materia di anticipazione, pianificazione e resilienza;.

10) Pagina 18, articolo 4, titolo, paragrafi da 1 a 4:anziché: Articolo 4 Consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno 1.È istituito un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (consiglio). 2.Il consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Inoltre, gli Stati membri possono nominare, se del caso, un rappresentante ad hoc settoriale, in funzione della natura della crisi. 3.Un rappresentante della Commissione presiede il consiglio e la Commissione assicura il segretariato del comitato. 4.Il presidente del comitato (presidente) invita un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente presso il consiglio. ,leggasi: Articolo 4 Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno 1.È istituito un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (comitato). 2.Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Inoltre, gli Stati membri possono nominare, se del caso, un rappresentante ad hoc settoriale, in funzione della natura della crisi. 3.Un rappresentante della Commissione presiede il comitato e la Commissione assicura il segretariato del comitato. 4.Il presidente del comitato (presidente) invita un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente presso il comitato.

11) Pagina 19, articolo 4, paragrafi da 5 a 10:anziché: 5.Il presidente può invitare esperti in possesso di conoscenze specifiche a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del consiglio e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell’ordine del giorno della riunione. Tali esperti possono includere rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi e delle parti sociali. 6.Il presidente invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del consiglio. 7.Il presidente invita rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell’Unione alle pertinenti riunioni del consiglio conformemente ai pertinenti accordi bilaterali o internazionali. 8.Gli osservatori non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio. Se del caso, il presidente può invitare tali osservatori a fornire informazioni e approfondimenti. 9.Il consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d’intesa con quest’ultima, il consiglio adotta il suo regolamento interno. 10.Il consiglio può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui all’articolo 5. La Commissione tiene in massima considerazione, in modo trasparente, tali pareri, raccomandazioni o relazioni. ,leggasi: 5.Il presidente può invitare esperti in possesso di conoscenze specifiche a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del comitato e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell’ordine del giorno della riunione. Tali esperti possono includere rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi e delle parti sociali. 6.Il presidente invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del comitato. 7.Il presidente invita rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell’Unione alle pertinenti riunioni del comitato conformemente ai pertinenti accordi bilaterali o internazionali. 8.Gli osservatori non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del comitato. Se del caso, il presidente può invitare tali osservatori a fornire informazioni e approfondimenti. 9.Il comitato si riunisce almeno tre volte l’anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d’intesa con quest’ultima, il comitato adotta il suo regolamento interno. 10.Il comitato può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui all’articolo 5. La Commissione tiene in massima considerazione, in modo trasparente, tali pareri, raccomandazioni o relazioni.

12) Pagina 19, articolo 5, titolo, paragrafi 1 e 2, parte introduttiva:anziché: Articolo 5 Compiti del consiglio 1.Ai fini della pianificazione di emergenza del mercato interno di cui agli articoli da 9 a 13, il consiglio fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: (…) 2.Ai fini della modalità di vigilanza del mercato interno di cui all’articolo 14, il consiglio assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti: ,leggasi: Articolo 5 Compiti del comitato 1.Ai fini della pianificazione di emergenza del mercato interno di cui agli articoli da 9 a 13, il comitato fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: (…) 2.Ai fini della modalità di vigilanza del mercato interno di cui all’articolo 14, il comitato assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti:.

13) Pagina 20, articolo 5, paragrafo 3, parte introduttiva, paragrafi 4 e 5:anziché: 3.Ai fini della modalità di emergenza nel mercato interno di cui all’articolo 18, il consiglio assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti: (…). 4.La Commissione garantisce la partecipazione ai lavori del consiglio di tutti gli organismi a livello dell’Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il consiglio attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell’Unione e con il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1252. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell’Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), il quadro di sicurezza sanitaria dell’UE e il quadro europeo per le materie prime critiche. Il consiglio garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell’UCPM e la capacità di sostegno alla conoscenza e all’analisi integrate della situazione nell’ambito degli IPCR. 5.Il consiglio, in cooperazione con la Commissione, adotta una relazione annuale di attività e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. ,leggasi: 3.Ai fini della modalità di emergenza nel mercato interno di cui all’articolo 18, il comitato assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti: (…). 4.La Commissione garantisce la partecipazione ai lavori del comitato di tutti gli organismi a livello dell’Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il comitato attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell’Unione e con il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1252. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell’Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), il quadro di sicurezza sanitaria dell’UE e il quadro europeo per le materie prime critiche. Il comitato garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell’UCPM e la capacità di sostegno alla conoscenza e all’analisi integrate della situazione nell’ambito degli IPCR. 5.Il comitato, in cooperazione con la Commissione, adotta una relazione annuale di attività e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

14) Pagina 20, articolo 6, paragrafo 1:anziché: 1.Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione e di garantire più trasparenza, responsabilità e coordinamento, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, in qualità di presidente del consiglio, a comparire dinanzi a tale commissione per fornire informazioni in merito a tutte le questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare dopo ciascuna riunione del consiglio e dopo ogni disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno. ,leggasi: 1.Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione e di garantire più trasparenza, responsabilità e coordinamento, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, in qualità di presidente del comitato, a comparire dinanzi a tale commissione per fornire informazioni in merito a tutte le questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare dopo ciascuna riunione del comitato e dopo ogni disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno.

15) Pagina 21, articolo 7, paragrafo 2:anziché: 2.Nell’attuazione del presente regolamento, la Commissione e il consiglio tengono conto dei risultati del dialogo e dei partenariati settoriali di cui al paragrafo 1, nonché di eventuali contributi pertinenti forniti dai portatori di interessi a norma di tale paragrafo. ,leggasi: 2.Nell’attuazione del presente regolamento, la Commissione e il comitato tengono conto dei risultati del dialogo e dei partenariati settoriali di cui al paragrafo 1, nonché di eventuali contributi pertinenti forniti dai portatori di interessi a norma di tale paragrafo.

16) Pagina 22, articolo 10, paragrafo 1:anziché: 1.Il consiglio può raccomandare alla Commissione di avviare l’elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici per affrontare le crisi nell’ambito della modalità di emergenza nel mercato interno. ,leggasi: 1.Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l’elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici per affrontare le crisi nell’ambito della modalità di emergenza nel mercato interno.

17) Pagina 23, articolo 12, paragrafo 1:anziché: 1.La Commissione, tenendo conto del parere del consiglio, effettua e coordina test di resilienza, comprese simulazioni volte a prevedere eventuali crisi nel mercato interno e a prepararvisi. ,leggasi: 1.La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, effettua e coordina test di resilienza, comprese simulazioni volte a prevedere eventuali crisi nel mercato interno e a prepararvisi.

18) Pagina 24, articolo 14, paragrafo 1, prima frase:anziché: 1.Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, punto 2), la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di vigilanza del mercato interno. ,leggasi: 1.Se, tenendo conto del parere fornito dal comitato, ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, punto 2), la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di vigilanza del mercato interno.

19) Pagina 25, articolo 15, paragrafo 1, prima frase:anziché: 1.Qualora ritenga che i motivi alla base dell’attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal consiglio, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di vigilanza del mercato interno. ,leggasi: 1.Qualora ritenga che i motivi alla base dell’attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal comitato, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di vigilanza del mercato interno.

20) Pagina 25, articolo 15, paragrafo 2:anziché: 2.Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, punto 2), in relazione a tutte le misure di vigilanza o alcune di esse oppure per tutti i beni e i servizi di importanza critica o alcuni di essi, la Commissione propone al Consiglio di disattivare completamente o parzialmente la modalità di vigilanza del mercato interno. Sulla base di tale proposta, il Consiglio può disattivare la modalità di vigilanza del mercato interno mediante un atto di esecuzione del Consiglio. ,leggasi: 2.Se, tenendo conto del parere fornito dal comitato, ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, punto 2), in relazione a tutte le misure di vigilanza o alcune di esse oppure per tutti i beni e i servizi di importanza critica o alcuni di essi, la Commissione propone al Consiglio di disattivare completamente o parzialmente la modalità di vigilanza del mercato interno. Sulla base di tale proposta, il Consiglio può disattivare la modalità di vigilanza del mercato interno mediante un atto di esecuzione del Consiglio.

21) Pagina 26, articolo 16, paragrafi 6 e 7:anziché: 6.In base alle informazioni raccolte attraverso le attività di monitoraggio svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione presenta al consiglio una relazione sui risultati aggregati. 7.La Commissione può chiedere al consiglio di discutere i risultati aggregati e le prospettive di sviluppo sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 4 in merito al loro monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica e, in tal caso, garantisce la riservatezza e rispetta la sensibilità commerciale delle informazioni in questione. ,leggasi: 6.In base alle informazioni raccolte attraverso le attività di monitoraggio svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati aggregati. 7.La Commissione può chiedere al comitato di discutere i risultati aggregati e le prospettive di sviluppo sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 4 in merito al loro monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica e, in tal caso, garantisce la riservatezza e rispetta la sensibilità commerciale delle informazioni in questione.

22) Pagina 27, articolo 18, paragrafo 3:anziché: 3.Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che sussista un’emergenza nel mercato interno, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato interno e, se del caso, adotta un elenco di beni e servizi rilevanti per la crisi. ,leggasi: 3.Se, tenendo conto del parere fornito dal comitato, ritiene che sussista un’emergenza nel mercato interno, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato interno e, se del caso, adotta un elenco di beni e servizi rilevanti per la crisi.

23) Pagina 27, articolo 19, paragrafo 2:anziché: 2.Se dispone di prove concrete e affidabili sull’opportunità di disattivare la modalità di emergenza nel mercato interno, il consiglio può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che non sussista più un’emergenza nel mercato interno, la Commissione propone senza ritardo al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. ,leggasi: 2.Se dispone di prove concrete e affidabili sull’opportunità di disattivare la modalità di emergenza nel mercato interno, il comitato può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal comitato, ritiene che non sussista più un’emergenza nel mercato interno, la Commissione propone senza ritardo al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.

24) Pagina 37, articolo 34, paragrafo 2:anziché: 2.Nel caso in cui la Commissione, in conformità al paragrafo 1, è informata del fatto che in uno Stato membro i beni o servizi rilevanti per la crisi sono insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all’emergenza nel mercato interno, la Commissione, tenendo conto del parere fornito dal consiglio e delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, può raccomandare agli altri Stati membri di distribuire tali beni o servizi in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di prevenire ulteriori perturbazioni del mercato interno, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, stabilendo l’uso più efficiente di tali beni o servizi nell’ottica di porre fine all’emergenza nel mercato interno. ,leggasi: 2.Nel caso in cui la Commissione, in conformità al paragrafo 1, è informata del fatto che in uno Stato membro i beni o servizi rilevanti per la crisi sono insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all’emergenza nel mercato interno, la Commissione, tenendo conto del parere fornito dal comitato e delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, può raccomandare agli altri Stati membri di distribuire tali beni o servizi in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di prevenire ulteriori perturbazioni del mercato interno, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, stabilendo l’uso più efficiente di tali beni o servizi nell’ottica di porre fine all’emergenza nel mercato interno.

25) Pagina 37, articolo 35, paragrafo 1:anziché: 1.Se a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, la Commissione è informata del rischio che in uno Stato membro beni o servizi rilevanti per le crisi siano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all’emergenza nel mercato interno, può, tenendo conto del parere del consiglio, raccomandare agli Stati membri di adottare misure specifiche. Tali misure garantiscono quanto prima una riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e l’uso delle scorte esistenti per aumentare la disponibilità e l’approvvigionamento di tali beni o servizi. ,leggasi: 1.Se a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, la Commissione è informata del rischio che in uno Stato membro beni o servizi rilevanti per le crisi siano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all’emergenza nel mercato interno, può, tenendo conto del parere del comitato, raccomandare agli Stati membri di adottare misure specifiche. Tali misure garantiscono quanto prima una riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e l’uso delle scorte esistenti per aumentare la disponibilità e l’approvvigionamento di tali beni o servizi.

26) Pagina 42, articolo 46, paragrafo 4, lettera c):anziché: c) l’operato del consiglio, compreso quello connesso al lavoro di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione, in particolare gli IPCR, l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e l’UCPM;,leggasi: c) l’operato del comitato, compreso quello connesso al lavoro di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione, in particolare gli IPCR, l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie e l’UCPM;.

27) Pagina 42, articolo 46, paragrafo 5:anziché: 5.Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri e il consiglio forniscono alla Commissione informazioni su sua richiesta. ,leggasi: 5.Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri e il comitato forniscono alla Commissione informazioni su sua richiesta.