Rettifica della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 20 luglio 2002)

Identifier:
32002L0055R(01)
Status:
effective
Text language:
it

Rettifica della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 20 luglio 2002 )

A pagina 41, articolo 18,anziché: Se è accertato che la coltivazione di una varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà, possa in uno Stato membro, nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie, presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi, di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, questo divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato nella domanda depositata sin dal momento della decisione definitiva che dovrà esser presa entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata. , leggi: Se è accertato che, in uno Stato membro, la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà potrebbe nuocere dal punto di vista fitosanitario alla coltivazione di altre varietà o specie oppure presentare un rischio per l'ambiente o per la salute umana, il suddetto Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, nel caso di una varietà geneticamente modificata, a vietare in tutto o in parte del suo territorio la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi oppure di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, tale divieto può essere fissato dallo Stato membro interessato a partire dal deposito della richiesta fino al momento della decisione definitiva, che è adottata entro tre mesi secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ovvero all'articolo 46, paragrafo 3, se si tratta di una varietà geneticamente modificata.