Rettifica del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 46 del 17 febbraio 2004)

Identifier:
32004R0261R(03)
Status:
effective
Text language:
it

Rettifica del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 , che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 46 del 17 febbraio 2004 )

A pagina 4, articolo 4, paragrafo 3:anziché: 3.In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell’articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9., leggi: 3.In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare loro una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.

A pagina 4, articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva:anziché: 1.In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:, leggi: 1.In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:.

A pagina 5, articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva:anziché: 1.Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:, leggi: 1.Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:.

A pagina 6, articolo 14: a) paragrafo 1:anziché1.Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso […], leggi1.Il vettore aereo operativo provvede affinché al banco di registrazione (check-in) sia affisso […]. b) paragrafo 2:anziché2.Se nega l’imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole […], leggi2.Se nega l’imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero coinvolto un avviso scritto contenente le regole […].

Rettifica del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 46 del 17 febbraio 2004) — LexHub