Rettifica del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014)
- Identifier:
- 32014R0910R(06)
- Status:
- effective
- Text language:
- it
Rettifica del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014 )
Pagina 106, articolo 41, paragrafi 1 e 3: anziché: 1.Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata. […] 3.Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri. leggasi: 1.Alla validazione temporale elettronica qualificata non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporale elettronica qualificata. […] 3.Una validazione temporale elettronica qualificata rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.
Pagina 86, articolo 3, punto 37: anziché: 37. servizio elettronico di recapito qualificato certificato, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44;leggasi: 37. servizio elettronico di recapito certificato qualificato, un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44;.