Rettifica del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 24 maggio 2016)
- Identifier:
- 32016R0792R(01)
- Status:
- effective
- Text language:
- it
Rettifica del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 24 maggio 2016 )
1) Pagina 13, considerando 19, prima frase,anziché: (19) Al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici armonizzati, sono necessarie condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini degli IPCA e degli IPCA-TC; per la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro; per le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB; per la qualità dei pesi degli indici armonizzati; per il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari; per la metodologia appropriata; per norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati; per le norme in materia di scambio di dati e metadati; per la revisione degli indici armonizzati e dei loro sottoindici; e per le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la trasmissione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari, nonché il termine per la trasmissione degli inventari alla Commissione (Eurostat).,leggasi: (19) Al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici armonizzati, sono necessarie condizioni uniformi per l'applicazione dell'ECOICOP ai fini degli IPCA e degli IPCA-TC; per la disaggregazione delle stime rapide degli IPCA fornite dagli Stati membri la cui moneta è l'euro; per le disaggregazioni degli indici dei prezzi OOH e degli IPAB; per la qualità dei pesi degli indici armonizzati; per il miglioramento dei metodi sulla base di studi pilota volontari; per la metodologia appropriata; per norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati; per le norme in materia di scambio di dati e metadati; per la revisione degli indici armonizzati e dei loro sottoindici; e per le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali standard sulla qualità, il termine per la trasmissione delle relazioni alla Commissione (Eurostat) e la struttura degli inventari, nonché il termine per la trasmissione degli inventari alla Commissione (Eurostat).;
2) Pagina 18, articolo 5, paragrafo 6,anziché: 6.Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono ricalcolati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata conformemente al presente regolamento oppure ogni dieci anni dall'ultimo ricalcolo, a partire dal 2015. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice ha effetto: a) per gli indici mensili, con l'indice di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;b) per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. ,leggasi: 6.Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono riscalati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata conformemente al presente regolamento oppure ogni dieci anni dall'ultima riscalatura, a partire dal 2015. La riscalatura sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice ha effetto: a) per gli indici mensili, con l'indice di gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;b) per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre dell'anno successivo al periodo di riferimento dell'indice. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sulla riscalatura degli indici armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2..