Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (regolamento sulla riproduzione degli animali) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016)

Identifier:
32016R1012R(04)
Status:
effective
Text language:
it

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 , relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (regolamento sulla riproduzione degli animali) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016 )

Pagina 72, considerando 41, seconda frase: anziché: …, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione … leggasi: …, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionatore ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione ….

Pagina 90, articolo 20, titolo: anziché: Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principaleleggasi: Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale.

Pagina 97, articolo 30, lettera a), paragrafo 5: anziché: Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero … leggasi: Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero ….

Pagina 97, articolo 30, lettera b), paragrafo 7: anziché: 7.l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che … leggasi: 7.L'ente selezionatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che ….

Pagina 97, articolo 30, lettera c), paragrafo 8: anziché: 8.l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che … leggasi: 8.L'ente ibridatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che ….

Pagina 100, articolo 34, paragrafo 2, lettera c): anziché: c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici …, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell' ente selezionatore.leggasi: c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici …, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'organismo di allevamento.

Pagina 101, articolo 36, paragrafo 1, lettera d): anziché: d) l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.leggasi: d) l'organismo di allevamento di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.

Pagina 124, allegato II, parte I, capo III, titolo: anziché: Miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale leggasi: Riclassificazione dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale.

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale (regolamento sulla riproduzione degli animali) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016) — LexHub