Rettifica del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295 del 21 novembre 2018)
- Identifier:
- 32018R1725R(03)
- Status:
- effective
- Text language:
- it
Rettifica del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 , sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295 del 21 novembre 2018 )
1) Pagina 53, considerando 79:anziché: … È opportuno che il Garante europeo della protezione dei dati informi gli interessati dello stato e dell’esito del reclamo entro un termine ragionevole. …, leggasi: … È opportuno che il Garante europeo della protezione dei dati informi gli interessati dello stato di avanzamento e dell’esito del reclamo entro un termine ragionevole. ….
2) Pagina 82, articolo 57, paragrafo 1, lettera e):anziché: e) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo 67, e svolge le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, …;,leggasi: e) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo 67, e svolge le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato di avanzamento e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, …;.
3) Pagina 85, articolo 63, paragrafi 2 e 3:anziché: 2.Il Garante europeo della protezione dei dati informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 64. 3.Se il Garante europeo della protezione dei dati non tratta il reclamo o non informa l’interessato entro tre mesi dello stato dell’esito del reclamo, si considera che abbia adottato una decisione negativa. ,leggasi: 2.Il Garante europeo della protezione dei dati informa il reclamante dello stato di avanzamento o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 64. 3.Se il Garante europeo della protezione dei dati non tratta il reclamo o non informa l’interessato entro tre mesi dello stato di avanzamento o dell’esito del reclamo, si considera che abbia adottato una decisione negativa.