Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2019)
- Identifier:
- 32019R0125R(02)
- Status:
- effective
- Text language:
- it
Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019 , relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2019 )
1. Pagina 4, considerando 28anziché: Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci […], leggasi: Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione globale per l'esportazione delle merci […].
2. Pagina 4, considerando 35anziché: Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali […], leggasi: Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione globale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali […].
3. Pagina 5, considerando 36anziché: Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui […]., leggasi: Il rilascio di un'autorizzazione globale è inoltre opportuno nei casi in cui […]..
4. Pagina 9, articolo 2, lettera q)anziché: q) autorizzazione generale: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario […],leggasi: q) autorizzazione globale: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario […].
5. Pagina 11, articolo 12, paragrafo 4anziché: 4.Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente […] , leggasi: 4.Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente […] .
6. Pagina 13, articolo 17, paragrafo 4anziché: 4.Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente […] , leggasi: 4.Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente […] .
7. Pagina 14, articolo 20, paragrafo 2anziché: 2.[…] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV; tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica. , leggasi: 2.[…] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, tale autorizzazione può essere specifica o globale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica. .
8. Pagina 15, articolo 20, paragrafo 8anziché: 8.I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito. , leggasi: 8.I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o globale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito. .
9. Pagina 15, articolo 20, paragrafo 11anziché: 11.Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale. , leggasi: 11.Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale. .
10. Pagina 15, articolo 21, paragrafo 1anziché: 1.[…]. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni. , leggasi: 1.[…]. Il periodo di validità di un'autorizzazione globale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni. .
11. Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 3, terza colonnaanziché: Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni)., leggasi: Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o globale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni)..
12. Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 4, terza colonnaanziché: Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. […], leggasi: Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione globale da uno a tre anni. […].