Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152 dell’11 giugno 2019)
- Identifier:
- 32019R0947R(06)
- Status:
- effective
- Text language:
- it
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019 , relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152 dell’11 giugno 2019 )
Pagina 47, articolo 1,anziché: Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per l’esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni., leggasi: Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per l’esercizio di sistemi aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni..
Pagina 47, articolo 2, secondo comma, punto 2,anziché: 2) operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio (operatore UAS): ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;,leggasi: 2) operatore di sistema aeromobile senza equipaggio (operatore UAS): ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;.
Pagina 47, articolo 2, secondo comma, punto 1,anziché: 1) sistema di aeromobili senza equipaggio (UAS): un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;,leggasi: 1) sistema aeromobile senza equipaggio (UAS): un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;.
Pagina 45, considerando 2,anziché: (2) Per quanto riguarda l’aviazione con equipaggio, l’attuazione uniforme di norme e procedure e la conformità alle stesse dovrebbero applicarsi agli operatori degli aeromobili senza equipaggio e del sistema di aeromobili senza equipaggio (UAS — unmanned aircraft system ), compresi i piloti remoti, nonché alle operazioni di tali aeromobili senza equipaggio e del sistema aeromobile senza equipaggio.,leggasi: (2) Per quanto riguarda l’aviazione con equipaggio, l’attuazione uniforme di norme e procedure e la conformità alle stesse dovrebbero applicarsi agli operatori degli aeromobili senza equipaggio e del sistema aeromobile senza equipaggio (UAS — unmanned aircraft system ), compresi i piloti remoti, nonché alle operazioni di tali aeromobili senza equipaggio e del sistema aeromobile senza equipaggio..