Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313 del 4 dicembre 2019)
- Identifier:
- 32019R2026R(02)
- Status:
- effective
- Text language:
- it
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 313 del 4 dicembre 2019 )
Pagina 18, articolo 1, paragrafo 4, nuovo articolo 54 ter, paragrafo 2,anziché: 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine facilita non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione. leggasi: 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine facilita non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione..
Pagina 24, articolo 1, paragrafo 5, nuovo articolo 61 bis, paragrafo 2,anziché: 2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:a) è radiato dal registro di identificazione;b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies, paragrafo 2. leggasi: 2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:a) è radiato dal registro di identificazione;b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies, paragrafo 2.Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato..
Pagina 16, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nuovo articolo 5 bis, lettera b),anziché: b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all’acquirente;leggasi: b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all’acquirente;.
Pagina 17, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nuovo articolo 5 ter, terzo comma,anziché: L’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti: a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;b) la catalogazione o la pubblicità di beni;c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.leggasi: L’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti: a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;b) la catalogazione o la pubblicità di beni;c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione..