Rettifica del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 2 dicembre 2020)
- Identifier:
- 32020R1784R(06)
- Status:
- effective
- Text language:
- it
Rettifica del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020 , relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 2 dicembre 2020 )
1. Pagina 47, articolo 7, paragrafo 1, lettera a):anziché: a) fornire alle autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto;b) consentire alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; oc) fornire informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto.leggasi: a) prevedendo autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto;b) consentendo alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; oc) fornendo informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto.;
2. Pagina 53, articolo 22, paragrafo 3:anziché: 3.I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’organo giurisdizionale adotti, in casi giustificati, provvedimenti provvisori o cautelari. leggasi: 3.I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’organo giurisdizionale adotti, in casi giustificati d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari..