Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2021/378 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2021/1) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 73 της 3ης Μαρτίου 2021)
- Identifier:
- 32021R0378R(01)
- Status:
- effective
- Text language:
- it
Rettifica del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021 , sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 73 del 3 marzo 2021 )
Pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera d):anziché: d) i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o smaltire tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute.,leggasi: d) i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute..
Pagina 6, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii):anziché: ii) titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni;leggi: ii) titoli di debito emessi con scadenza originaria oltre due anni;
Pagina 9, articolo 10, paragrafo 5, ultima frase:anziché: Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento. leggasi: Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione in virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento.
Pagina 7, articolo 7, paragrafo 7:anziché: 7. Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notificano all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.leggasi: 7. Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notifica all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.