Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione, del 24 febbraio 2022, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (prodotti GFF) originari della Repubblica popolare cinese (RPC) alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 46 del 25 febbraio 2022)

Identifier:
32022R0302R(01)
Status:
effective
Text language:
it

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione, del 24 febbraio 2022 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (prodotti GFF) originari della Repubblica popolare cinese (RPC) alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 46 del 25 febbraio 2022 )

Pagina 50, considerando 7, prima frase,anziché: Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 , classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 con i codici NC ex70193900, ex70194000, ex70195900 ed ex70199000 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (il prodotto in esame)., leggasi: Il prodotto in esame è costituito da stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 , classificate alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 con i codici NC ex70193900, ex70194000, ex70195900 ed ex70199000 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (il prodotto in esame)..

Pagina 65, articolo 1, paragrafo 1,anziché: 1.Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 , attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex70199000, spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 e 7019900081). , leggasi: 1.Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings ) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 , attualmente classificate con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex70199000, spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 e 7019900081). .