Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 3 giugno 2022)

Identifier:
32022R0879R(01)
Status:
effective
Text language:
it

Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022 , che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 3 giugno 2022 )

1. Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 quaterdecies , paragrafo 8, quarto comma):anziché: A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d)., leggasi: A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d)..

2. Pagina 58, articolo 1, punto 7) (articolo 3 quindecies , paragrafo 2):anziché: 2.Il divieto di cui al paragraf 1 non si applica: …, leggasi: 2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: ….

3. Pagina 58, articolo 1, punto 8), lettera c):anziché: d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022 , di un impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; …,leggasi: d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022 , di un’impresa in partecipazione o di un istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1; ….

4. Pagina 61, articolo 1, punto 15):anziché: 15) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. ... , leggasi: 15) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ... .

Rettifica del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153 del 3 giugno 2022) — LexHub